Statuto

ART. 1 – COSTITUZIONE
1.1. È costituita, per volontà testamentaria di Roberto Longhi, una fondazione culturale denominata “Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi – ETS” che per brevità potrà essere chiamata semplicemente “Fondazione Longhi – ETS”.
1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

ART. 2 – SEDE e DURATA
2.1. La Fondazione ha sede nel Comune di Firenze, Via Benedetto Fortini n. 30, nella villa “Il Tasso”, ove hanno abitato Roberto Longhi e Lucia Lopresti, quest’ultima più conosciuta con il nome d’arte di Anna Banti. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’Estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti e unità locali, produttive e direzionali comunque denominate.
2.2. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3 – FINALITÀ E SCOPO ISTITUZIONALE
3.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e sviluppare la valorizzazione del patrimonio artistico culturale di Roberto Longhi e Anna Banti, contribuendo alla conservazione, fruizione, restauro, studio, conoscenza, documentazione e catalogazione delle collezioni e opere d’arte custodite presso la villa “Il Tasso” sita in Firenze, via Benedetto Fortini n.ro 30, che nel loro insieme costituiscono un’inscindibile universalità di beni culturali destinata a servizio degli studi di storia dell’arte e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico.
Più in generale svolge la propria attività nei settori della promozione della cultura e dell’arte, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e della formazione.

ART. 4 – ATTIVITÀ di interesse generale, attività strumentali e connesse – raccolta fondi – attività diverse
4.1. La Fondazione nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalità, esercita in via principale attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, e precisamente:

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • formazione post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della attività di interesse generale di cui sopra citato art. 5 CTS.

4.2. La Fondazione in particolare potrà:

  • promuovere, organizzare, finanziare e svolgere studi, ricerche, indagini, seminari, lezioni, dibattiti, incontri, tavole rotonde, corsi di specializzazione e di aggiornamento, convegni e mostre di particolare importanza per la storia dell’arte e per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
  • istituire borse e premi di studio da assegnare a studiosi, dando impulso alla formazione di nuovi “conoscitori” così come in vita aveva fatto Roberto Longhi.
    Le borse di studio istituite dalla Fondazione saranno assegnate mediante concorsi per titoli a favore di soggetti di nazionalità italiana o straniera, che abbiano conseguito in Italia o all’Estero la laurea o titolo equipollente con tesi in storia dell’arte, preferibilmente giovani di età non superiore a trenta anni.
    Il Consiglio Direttivo provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse di studio fissando nei singoli bandi: i requisiti richiesti per l’ammissione ai concorsi; l’entità, la durata e le modalità di erogazione delle borse; le scadenze per la presentazione delle domande e dei titoli.
    La Commissione Scientifica provvede alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria dei concorrenti, rimettendo al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo la decisione sull’approvazione definitiva della graduatoria.
    I premi di studio hanno carattere straordinario e possono essere istituiti dal Consiglio Direttivo il quale all’uopo stabilirà l’ammontare in denaro dei singoli premi, le finalità, i termini, le condizioni, le modalità per la loro assegnazione, nonché i criteri per la scelta dei beneficiari.
  • organizzare e svolgere corsi di alta specializzazione nel settore storico-artistico e corsi per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
  • curare la pubblicazione di scritti, monografie, cataloghi, documenti, atti, bollettini, annali e riviste ed in particolare, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa l’opportunità, la pubblicazione degli scritti inediti di Roberto Longhi e Anna Banti;
  • partecipare anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, agli studi, ricerche ed altre iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione, conservazione e restauro di opere d’arte, avvalendosi di tutte le moderne tecnologie;
  • collaborare con altri enti ed istituzioni, sia italiani che stranieri, all’attuazione di progetti connessi agli scopi della Fondazione;
  • stipulare accordi con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, l’Unione Europea, per lo svolgimento in regime convenzionato e di accreditamento delle attività riguardanti gli scopi istituzionali;
  • partecipare ad associazioni, consorzi e altri organismi, onde meglio perseguire gli scopi della Fondazione.

4.3. In relazione alle sopra elencate attività, la Fondazione sarà legittimata a promuovere e realizzare anche tutte quelle attività e servizi che, avuto riguardo alle specifiche e contingenti necessità e disponibilità, risulteranno complementari e di ausilio, e quindi direttamente connesse, con le proprie attività istituzionali, ovvero costituiranno l’adeguamento, ovvero ancora una modalità alternativa di realizzazione, della medesima attività istituzionale come sopra delineata ed individuata.
Ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale potranno essere esercitate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.
4.4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5 – PATRIMONIO
5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dalla biblioteca, fototeca, collezione d’arte figurativa e dagli altri strumenti di studio che Roberto Longhi ha destinato per testamento alla Fondazione;
  • dalla villa “Il Tasso” posta in Firenze, Via Benedetto Fortini n. 30, che Anna Banti in vita ha donato alla Fondazione;
  • dai beni immobili, mobili e arredi che Anna Banti ha devoluto per testamento a favore della Fondazione;
  • dai diritti d’autore relativi alle opere di Roberto Longhi e Anna Banti;
  • dal fondo di dotazione costituito con i titoli e le somme di denaro che Anna Banti ha attribuito a favore della Fondazione, istituendola per testamento sua erede universale;
  • dai successivi incrementi del fondo di dotazione deliberati dal Consiglio Direttivo;
  • dagli altri beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da eventuali elargizioni liberali espressamente destinate ad incrementare il patrimonio.

ART. 6 – ENTRATE DELLA FONDAZIONE
6.1. Per perseguire le finalità istituzionali e per svolgere la propria attività, la Fondazione dispone:

  • dei redditi del suo patrimonio;
  • dei proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività direttamente connesse;
  • dei contributi elargiti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e da altri Enti Pubblici, nonché da persone, imprese, società ed enti privati;
  • dalle erogazioni liberali in denaro ricevute anche occasionalmente da sostenitori e altri sovventori;
  • dai proventi delle attività diverse;
  • dai proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del CTS;
  • dalle somme derivanti dall’alienazione di quei beni mobili e immobili per i quali il Consiglio Direttivo accerti che non servono al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

ART. 7 – BORSE E PREMI DI STUDIO
7.1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7.2. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all’art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

ART. 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
8.1. Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e il/i Vice Presidente/i;
  • il Segretario;
  • la Commissione Scientifica;
  • l’Organo di Controllo.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile non inferiore a cinque e non superiore a nove. La determinazione del numero dei Consiglieri è di competenza del Consiglio Direttivo uscente il quale provvede anche alla nomina dei Consiglieri, salva la quota riservata all’Accademia dei Lincei. Quest’ultima ha il diritto di nominare la metà meno uno dei Consiglieri.
9.2. L’assunzione della carica di amministratore dovrà essere subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore. Si applica in tal caso l’articolo 2382 del codice civile.
9.3. I Consiglieri restano in carica cinque anni a partire dalla data della accettazione della nomina e sono rieleggibili.
9.4. Se per qualsiasi causa uno o più Consiglieri vengono a cessare nel corso del quinquennio, i sostituti verranno nominati per cooptazione dagli altri Consiglieri rimasti in carica. I Consiglieri cooptati restano in carica cinque anni a partire dalla data della accettazione e sono rieleggibili indipendentemente dalla scadenza degli altri Consiglieri.
Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere nominato dall’Accademia dei Lincei il sostituto verrà nominato dalla stessa Accademia e resta in carica a partire dalla data della accettazione della nomina indipendentemente dalla scadenza degli altri Consiglieri.
9.5. Il Consiglio può deliberare un compenso ai suoi membri o a quelli investiti di particolari compiti.

ART. 10 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1 Il Consiglio Direttivo provvede in merito:

  • ai programmi, agli indirizzi ed all’attività della Fondazione, nonché alla definizione e attuazione dei programmi operativi riguardanti lo svolgimento delle attività istituzionali;
  • alla redazione ed approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, del bilancio preventivo per l’esercizio che inizia il 1° gennaio successivo ed alla formazione ed approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio consuntivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre, accompagnandolo con apposita relazione sull’andamento della gestione amministrativa e culturale della Fondazione, formato in conformità all’art. 13 del Codice del Terzo Settore;
  • approvare il bilancio sociale di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, ove ne ricorrano i presupposti;
  • alla nomina del Presidente e del o dei Vice Presidente/i, fino ad un massimo di due;
  • all’accettazione di donazioni, elargizioni liberali e lasciti testamentari effettuati a favore della Fondazione, ivi compresi gli apporti di nuovi fondatori che intendono partecipare alla Fondazione;
  • all’amministrazione del patrimonio e delle risorse finanziarie della Fondazione;
  • all’assunzione e licenziamento del personale dipendente, determinando il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme in vigore;
  • all’eventuale nomina del Segretario della Fondazione, determinando le sue mansioni e il suo trattamento giuridico ed economico;
  • alle modifiche statutarie da sottoporre per l’approvazione alle competenti autorità;
  • all’adozione di regolamenti interni per disciplinare lo svolgimento dell’attività nonché l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione stessa;
  • al compimento di qualsiasi altro atto inerente alla gestione e all’impiego del patrimonio e delle sue rendite nonché allo svolgimento delle attività della Fondazione.

10.2 Onde provvedere alla gestione, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, utile o necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali e per lo svolgimento della propria attività.
10.3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte di propri poteri inerenti alla gestione corrente e all’ordinaria amministrazione, al Presidente, al/ai Vice Presidente/i oppure ai singoli consiglieri.
Il Consiglio può inoltre nominare un Direttore generale della Fondazione, scelto tra manager con particolare esperienze nel settore dei beni culturali e delle fondazioni, stabilendone compiti e compensi, per lo sviluppo delle attività della Fondazione.
10.4. Su determinati problemi e questioni, specie di carattere finanziario, tecnico e amministrativo, il Consiglio potrà avvalersi della collaborazione e della consulenza di persone particolarmente esperte e qualificate nei predetti settori, che potranno essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per dare il loro parere che comunque non sarà vincolante.

ART. 11 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIO
11.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed è investito della rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
11.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da quello più anziano di età, con ruolo vicario.
In tal caso la firma del Vice Presidente varrà a dimostrare ai terzi l’assenza i impedimento del Presidente.
11.3. In base ad apposite delibere del Consiglio Direttivo, il Presidente potrà rilasciare, anche a favore di estranei, deleghe e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti, concernenti la gestione corrente e l’ordinaria amministrazione della Fondazione.
11.4. Il Presidente sovraintende al buon andamento della Fondazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni e dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo, vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
11. 5. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione unanime, può nominare un Presidente Onorario, scelto tra le figure che hanno collaborato nel tempo con la Fondazione acquisendo particolari meriti.
La carica viene attribuita a vita e l’incarico cessa solo per decisione della persona insignita di tale carica o può essere revocato, per documentati motivi, con delibera a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 12 – FUNZIONAMENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
12.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei consiglieri in carica.
12.2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione trasmessa anche per fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a tutti i Consiglieri, al presidente Onorario e all’Organo di Controllo. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa con le stesse modalità, almeno tre giorni prima della data della riunione.
12.3. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché gli argomenti da trattare.
12.4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s’intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
12.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente o da quello più anziano. In ulteriore mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età.
12.6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio possono essere inviati a presenziare il Presidente della Commissione Scientifica, il Segretario, il Direttore Scientifico, se nominato, e gli eventuali esperti e consulenti esterni designati dallo stesso consiglio.

ART. 13 – SEGRETARIO
13.1. Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra persone estranee, un Segretario con il compito di assistere il Presidente nella gestione amministrativa della Fondazione.
13.2. Le mansioni del Segretario saranno determinate dal Consiglio Direttivo con propria delibera. Con la stessa delibera il Consiglio potrà attribuire al Segretario poteri di rappresentanza, nei limiti delle mansioni, da formalizzare nei modi di legge.
13.3. Il Segretario provvede a verbalizzare lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo.
13.4. Qualora il Segretario non sia un dipendente della Fondazione, il Consiglio Direttivo al momento della sua nomina provvederà a stabilire la durata dell’incarico e il compenso.

ART. 14 – COMMISSIONE SCIENTIFICA
14.1. La Commissione Scientifica è formata da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra studiosi e personalità italiane o straniere di riconosciuta autorità e competenza nel campo della storia dell’arte.
14.2. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei componenti della Commissione Scientifica, determinandone anche il numero.
14.3. Fanno parte di diritto della Commissione Scientifica il Presidente del Consiglio Direttivo e il Direttore Generale, se nominato.
14.4. I verbali delle riunioni della Commissione vengono redatti da un segretario scelto dai membri della stessa al loro interno, e dal soggetto scelto quale Presidente delle riunioni sempre a maggioranza dei membri presenti.
14.5. I membri della Commissione Scientifica durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
14.6. In caso di dimissioni o di permanente impedimento ovvero di decesso di un membro, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo per il rimanente periodo del mandato.
14.7. La Commissione Scientifica nomina nel suo seno il Presidente che provvederà a riunirla ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
14.8. Il suo funzionamento avverrà secondo le regole già previste per il Consiglio Direttivo.

ART. 15 – COMPITI DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA
15.1. La Commissione Scientifica propone al Consiglio Direttivo i piani ed i programmi di studio, le lezioni, le esercitazioni, le ricerche, le pubblicazioni, nonché le modalità ed i termini per partecipare ai concorsi per borse di studio; forma la graduatoria di merito dei concorrenti alle borse ed ai premi che il Consiglio Direttivo, stabilendone la misura, delibererà di erogare nei limiti del bilancio preventivo di ogni esercizio; propone le opere e gli scritti da pubblicare; predispone prima dell’inizio di ogni anno accademico il programma dell’attività scientifica e didattica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – BILANCIO, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO SOCIALE
16.1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
16.2. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
16.3. Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa, in conformità allo schema definito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
16.4. Il bilancio ed il rendiconto saranno redatti in conformità ai modelli che saranno predisposti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
16.5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 4.3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
16.6. Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l’approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.
16.7. Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Fondazione corredato da tutti i suoi allegati e comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti nonché ai membri del Consiglio Direttivo rispettivamente 15 (quindici) giorni e 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio Direttivo.
16.8. Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori e dell’Organi di Controllo, dev’essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e presso gli ulteriori uffici/soggetti eventualmente indicati dalla legge.
16.9. Eventuali utili ed avanzi saranno destinati alle finalità istituzionali.
16.10. Ricorrendone i presupposti, la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all’art. 14 del Codice del Terzo Settore che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo.

ART. 17 – ORGANO DI CONTROLLO
17.1. L’Organo di Controllo, sia esso collegiale o monocratico, è nominato dall’Academia Nazionale dei Lincei.
L’Organo di Controllo collegiale assume la forma del Collegio Sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti.
17.2. L’Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
17.3. L’Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti e quindi è costituito da membri scelti nel rispetto dell’art. 30 comma 5 del Codice Terzo Settore. Almeno uno deve essere revisore legale iscritto nell’apposito registro.
17.4. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
17.5. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
17.6. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.
17.7. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
17.8. Ai componenti dell’Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso annuale, nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti, con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 18 – ACCESSO E FREQUENZA ALLA FONDAZIONE
18.1. Le modalità e le condizioni per l’accesso e la frequenza alla Fondazione e per la visita dei locali ove sono CONSERVATE le collezioni d’arte e i documenti d’archivio, vengono disciplinate con apposite norme regolamentari approvate dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 – GRATUITÀ DELLE CARICHE
19.1. Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo e la carica di Presidente della Commissione Scientifica sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio e salvo quanto previsto in precedenza dal presente statuto.
In ogni caso gli emolumenti eventualmente riconosciuti ai vari membri dovranno rispettare il disposto dell’art. 8 CTS, comma 3.

ART. 20 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
20.1. Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, previo parere da parte dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore dell’Accademia Nazionale dei Lincei secondo quanto disposto da Roberto Longhi con testamento o, nell’impossibilità di devolverlo a quest’ultima per qualsiasi ragione, ad un altro degli Enti del Terzo Settore, che abbiano già perseguito o perseguano proficuamente il medesimo scopo o affine e, in mancanza, a favore della Fondazione Italia Sociale.
20.2. La Fondazione dovrà inoltrare la richiesta di parere sulla devoluzione all’Ufficio regionale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a mezzo raccomandata a/r o, in alternativa, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In assenza di risposta, il parere si intenderà reso positivamente decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della relativa richiesta.
20.3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 21 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
22.1. Per quant’altro non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del d.lgs 117/2017, nonché, laddove compatibili, del libro I, Titolo II del Codice Civile.
Con l’approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell’iscrizione nel predetto Registro al fine dell’acquisizione della personalità giuridica, si intende soddisfatto mediante l’iscrizione al n. 20 del Registro della Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Firenze.
La perdita della qualifica di ETS a seguito della cancellazione dal RUNTS non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ed, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1-bis del Decreto Legislativo 117/2017, la fondazione, salvo diversa volontà espressa dall’organo amministrativo, tornerà ad avvalersi della pregressa iscrizione al Registro delle persone giuridiche, evitandosi la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita con le regole di cui al DPR 361/2000.